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Sez. 3, Sentenza n. 3725 del 24/11/1999 Cc. (dep. 16/12/1999) Rv. 215015 - 01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - IN GENERE | Errore - Correzione di decisione di legittimità - Che determini modifica essenziale del provvedimento - Possibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-11-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215015-01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - IN GENERE

La procedura di correzione non è consentita neanche per emendare gli errori concettuali di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità, allorché determini la modifica essenziale del provvedimento ovvero si risolva addirittura nella sostituzione della decisione assunta. (Alla stregua di tale principio la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso con cui si richiedeva l'eliminazione da una sentenza della ritenuta connessione tra il reato di violenza carnale e gli altri reati ascritti allo stesso imputato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 130

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)