diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 124 del 21/01/1997 Cc. (dep. 13/02/1997) Rv. 207129 - 01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - IN GENERE | Errore concettuale di fatto - Correzione - Possibilità - Esclusione - Fattispecie relativa a richiesta di eliminazione delle declaratoria di prescrizione di un reato.
Stato
decisa il 1997-01-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207129-01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - IN GENERE

Non è consentito il ricorso alla procedura di correzione degli errori materiali per emendare gli errori concettuali di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità; diversamente opinando si potrebbe dare ingresso ad una inammissibile modifica sostanziale della decisione, in violazione non soltanto dei canoni imposti dalla procedura di cui all'art. 130 cod. proc. pen., ma, soprattutto, del principio della definitività delle sentenze della Corte di cassazione. (Alla stregua di tale principio la Corte ha dichiarato inammissibile l'istanza con cui si richiedeva l'eliminazione da una sentenza della declaratoria di estinzione di un reato per prescrizione)

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 130

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)