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Sez. 5, Sentenza n. 12060 del 09/08/2002 (Rv. 556856 - 01)

PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - IN GENERE (NOZIONE) | Elementi assunti a fonte di presunzione nel giudizio conseguente ad accertamento tributario - Necessaria pluralità - Insussistenza - Elemento unico, grave e preciso - Ammissibilità - Relativa valutazione del giudice di merito - Incensurabilità in sede di legittimità - Condizioni.
Stato
decisa il 2002-08-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/556856-01

PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - IN GENERE (NOZIONE)

In tema di prova civile nel giudizio conseguente ad accertamento tributario, gli elementi assunti a fonte di presunzione non debbono essere necessariamente plurimi - benché l'art. 2729, primo comma, cod. civ. e l'art. 38, comma quattro, del d.P.R. n. 600 del 1973 si esprimano al plurale -, potendosi il convincimento del giudice fondare anche su un elemento unico, preciso e grave. La valutazione della rilevanza di tale elemento nell'ambito del processo logico applicato in concreto non è sindacabile in sede di legittimità purché sia sorretta da motivazione adeguata e logicamente non contraddittoria.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2729 com. 1, Cod. Civ. art. 2727, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 38 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)