Sez. L, Sentenza n. 12215 del 02/12/1998 (Rv. 521322 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - PRESTAZIONI ECONOMICHE IN CASO DI INABILITÀ - IN GENERE | Assegno per l'assistenza personale continuativa - Carattere autonomo rispetto alla rendita per inabilità permanente - Accertamento dell'invalidità permanente assoluta ai fini della concessione del predetto assegno - Prescrittibilità ex art. 112 d.P.R. n.1124 del 1965.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - PRESTAZIONI ECONOMICHE IN CASO DI INABILITÀ - IN GENERE
L'assegno per l'assistenza personale continuativa, previsto dagli artt. 66, n. 3 e 76 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 per i casi di invalidità permanente assoluta, conseguente a menomazioni elencate nella tabella all. 3, nei quali sia indispensabile l'assistenza predetta, ha carattere autonomo rispetto alla rendita per inabilità permanente prevista al n. 2, cit. art. 76, e quindi per l'accertamento della richiesta invalidità non trovano applicazione i limiti previsti dalla disciplina della revisione della rendita, ma non di meno opera il regime della prescrittibilità previsto dall'art. 112 del cit. d.P.R. n. 1124 del 1965.
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 66, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 76, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)