Sez. L, Sentenza n. 4069 del 11/05/1990 (Rv. 467087 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - PRESTAZIONI ECONOMICHE IN CASO DI INABILITÀ - IN GENERE - ASSEGNO PER L'ASSISTENZA PERSONALE CONTINUATIVA - CARATTERE AUTONOMO RISPETTO ALLA RENDITA PER INABILITÀ PERMANENTE - FORME E LIMITI TEMPORALI - INSUSSISTENZA - CONSEGUENZE - ACCERTAMENTO DELL'INVALIDITÀ PERMANENTE ASSOLUTA AI FINI DELLA CONCESSIONE DEL PREDETTO ASSEGNO - TERMINI PER LA REVISIONE DELLA RENDITA DI INABILITÀ - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - ACCERTAMENTO ULTRADECENNALE - AMMISSIBILITÀ.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - PRESTAZIONI ECONOMICHE IN CASO DI INABILITÀ - IN GENERE - ASSEGNO PER L'ASSISTENZA PERSONALE CONTINUATIVA - CARATTERE AUTONOMO RISPETTO ALLA RENDITA PER INABILITÀ PERMANENTE - FORME E LIMITI TEMPORALI - INSUSSISTENZA - CONSEGUENZE - ACCERTAMENTO DELL'INVALIDITÀ PERMANENTE ASSOLUTA AI FINI DELLA CONCESSIONE DEL PREDETTO ASSEGNO - TERMINI PER LA REVISIONE DELLA RENDITA DI INABILITÀ - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - ACCERTAMENTO ULTRADECENNALE - AMMISSIBILITÀ.*
L'assegno per l'assistenza personale continuativa, previsto dagli artt. 66 n. 3 e 76 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 per i casi di Invalidità permanente assoluta, conseguente a menomazioni elencate nella tabella all. 3, nei quali sia indispensabile l'assistenza predetta, ha carattere autonomo rispetto alla rendita per inabilità permanente prevista al n. 2 del citato art. 66, la cui erogazione rileva solo come presupposto per la concessione dell'assegno stesso, stabilito in misura fissa e con funzione integrativa, del quale l'indicato art. 76 detta una distinta e compiuta disciplina, la quale non contiene alcun limite temporale per l'accertamento della richiesta Invalidità, né prescrive che l'accertamento stesso debba essere effettuato con le forme e nei tempi previsti dall'art. 83 dello stesso d.P.R. per la revisione della rendita da inabilità. Pertanto, anche in conformità alla linea di tendenza espressa dalle sentenze della Corte costituzionale nn. 179 e 206 del 1988, circa l'illegittimità dei limiti tabellari e dei termini temporali entro i quali è presunta la possibilità del verificarsi della manifestazione morbosa, l'Invalidità permanente assoluta, conseguente alle menomazioni specificamente elencate nella tabella predetta, è accertabile, ai fini della concessione dell'assegno in questione (che concorre con la rendita per inabilità, sempreché l'assistenza personale non sia esercitata direttamente dall'Inail o da altri enti, e che non è cumulabile con altri assegni pubblici di accompagnamento, salva l'opzione ex art. 6 legge n. 251/1982), senza i limiti di tempo stabiliti per la revisione della rendita d'inabilità e, quindi, anche oltre il decennio dall'infortunio. (contra 887/85, mass n 439068).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 66, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 76, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 83 CORTE COST., Legge 10/05/1982 num. 251 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)