Sez. 1, Ordinanza n. 860 del 04/04/1977 Cc. (dep. 21/07/1977) Rv. 136508 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - LIBERAZIONE ANTICIPATA - PROVA DELLA PARTECIPAZIONE ALL'OPERA DI RIEDUCAZIONE - CONTENUTO.*
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - LIBERAZIONE ANTICIPATA - PROVA DELLA PARTECIPAZIONE ALL'OPERA DI RIEDUCAZIONE - CONTENUTO.*
La prova della partecipazione del condannato all'opera di rieducazione, ai fini della liberazione anticipata, e dedotta dall'analisi della condotta del soggetto durante l'espiazione della pena, valutata nei termini stabiliti dall'art 94 comma secondo del nuovo regolamento penitenziario, per ricercare se da essa possa trarsi la certezza che egli abbia cooperato per trarre vantaggio dall'opera di rieducazione, attivandosi verso propositi moralmente sani. Pertanto, non e sufficiente un comportamento puramente passivo di supina e disciplinata osservanza delle norme che regolano la vita dell'istituto, ma occorre che esso si concreti in un modo di operare, sia nei rapporti interni che eventualmente esterni, di valore sintomatico per i fini conseguiti dalla legge, tale da dare la certezza della irreversibilita dei risultati raggiunti.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST., Legge 29/04/1976 num. 431 art. 94 com. 2, Legge 12/01/1977 num. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)