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Sez. 1, Ordinanza n. 1217 del 17/05/1978 Cc. (dep. 18/07/1978) Rv. 139773 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - LIBERAZIONE ANTICIPATA - PROVA DELLA PARTECIPAZIONE ALL'OPERA DI RIEDUCAZIONE - CONTENUTO.*
Stato
decisa il 1978-05-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/139773-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - LIBERAZIONE ANTICIPATA - PROVA DELLA PARTECIPAZIONE ALL'OPERA DI RIEDUCAZIONE - CONTENUTO.*

Il beneficio della riduzione della pena previsto dall'art 54 dell'ordinamento penitenziario e consentito soltanto se il condannato abbia dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione, abbia cioe dimostrato di avere volontariamente cooperato per trarre vantaggio dall'opera di rieducazione al fine di un piu efficace reinserimento nella societa. Tale prova di partecipazione e dedotta dal comportamento tenuto dal soggetto durante l'espiazione della pena, valutato alla stregua dello strumento predisposto dal nuovo ordinamento penitenziario per l'attuazione dell'opera di rieducazione. Pertanto, non e sufficiente un comportamento puramente passivo di supina e disciplinata osservanza delle norme che regolano la vita carceraria, ma occorre una condotta attiva che offra elementi positivi di valore sintomatico rispetto all'effettivo conseguimento della rieducazione del condannato. (Conf mass n 136508).*

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)