Sez. 5 - , Sentenza n. 2493 del 16/12/2019 Ud. (dep. 22/01/2020) Rv. 278294 - 01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE | Riforma della sentenza di assoluzione – Rinunzia concorde delle parti all’escussione – Rinnovazione della prova dichiarativa – Necessità – Esclusione – Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE
Non è necessaria la rinnovazione della prova dichiarativa nel giudizio di appello avverso sentenza assolutoria di primo grado, qualora le parti abbiano concordemente rinunziato a detta escussione dinanzi al giudice di appello. (Fattispecie relativa a mancata rinnovazione dell'esame del consulente tecnico).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 220, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 225, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 605
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)