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Sez. 2, Sentenza n. 6489 del 22/03/2011 (Rv. 617523 - 01)

POSSESSO - EFFETTI - DIRITTI E OBBLIGHI DEL POSSESSORE - RESTITUZIONE DELLA COSA - RITENZIONE DEL POSSESSORE DI BUONA FEDE | Preliminare di vendita ad esecuzione anticipata - Effetti - Acquisto del possesso in capo al promissario acquirente - Esclusione - Acquisto della detenzione - Sussistenza - Dichiarazione di nullità del preliminare - Conseguenze - Diritto all'indennità per miglioramenti e diritto di ritenzione - Sussistenza - Esclusione.
Stato
decisa il 2011-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617523-01

POSSESSO - EFFETTI - DIRITTI E OBBLIGHI DEL POSSESSORE - RESTITUZIONE DELLA COSA - RITENZIONE DEL POSSESSORE DI BUONA FEDE

Colui il quale abbia acquistato il possesso di un fondo agricolo a titolo di esecuzione anticipata di un contratto preliminare non è possessore di esso, ma mero detentore qualificato. Ne consegue che, dichiarato nullo il contratto preliminare, al promissario acquirente non spetta né il diritto all'indennità per i miglioramenti previsto dall'art. 1150 cod.civ., né quello di ritenzione previsto dall'art. 1152 cod.civ., diritti attribuiti dalla legge unicamente al possessore di buona fede, e non anche al detentore, ancorché qualificato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1150, Cod. Civ. art. 1152, Cod. Civ. art. 1351

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)