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Sez. 2, Sentenza n. 22078 del 18/04/2023 Cc. (dep. 22/05/2023) Rv. 284765 - 01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - RESTITUZIONE - IN GENERE | Istanza di restituzione presentata dopo il decreto di archiviazione - Competenza a provvedere - Giudice per le indagini preliminari in qualità di giudice dell'esecuzione - Sussistenza - Procedimento.
Stato
decisa il 2023-04-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/284765-01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - RESTITUZIONE - IN GENERE

La competenza a provvedere sull'istanza di restituzione di cose in sequestro, presentata dopo la definizione del procedimento con decreto di archiviazione, spetta al giudice per le indagini preliminari in funzione di giudice dell'esecuzione.(In motivazione, la Corte ha precisato che i provvedimenti in materia di confisca e di restituzione delle cose sequestrate sono adottati senza formalità e, quindi, senza la fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, chiarendo altresì che contro di essi gli interessati possono proporre opposizione dinanzi allo stesso giudice, che dovrà procedere con le forme dell'incidente di esecuzione ex art. 666 cod. proc. pen., previa fissazione dell'udienza).

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 263 com. 6, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 676 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)