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Sez. 3, Sentenza n. 10705 del 27/09/1999 (Rv. 530307 - 01)

ELEZIONI - POLITICHE - IN GENERE | Pubblicità delle spese sostenute per le campagna elettorali - Dichiarazione ex art. 2 legge n. 461 del 1982 e allegazione di rendiconto delle spese sostenute ex art. 7 legge n. 515 del 1993 - Ulteriore obbligo di documentazione delle singole spese indicate nel rendiconto - Sussistenza - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-09-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/530307-01

ELEZIONI - POLITICHE - IN GENERE

In tema di pubblicità delle spese sostenute dai candidati alla Camera e al Senato per la campagna elettorale, l'art. 7 comma sesto legge n. 515 del 1993, nel prevedere che alla dichiarazione di cui all'art. 2 legge n. 441 del 1982 sia allegato, tra l'altro, un rendiconto relativo alle spese sostenute, non prevede anche un obbligo di documentazione delle stesse, dovendosi intendere per rendiconto il documento contabile indicante le voci in entrata e in uscita in un determinato periodo di tempo, non anche la documentazione relativa alle voci medesime.

Riferimenti normativi: Legge 05/07/1982 num. 441 art. 2, Legge 10/12/1993 num. 515 art. 7, Legge 12/10/1993 num. 515 art. 14 CORTE COST., Legge 10/12/1993 num. 515 art. 15 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)