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Sez. 2, Sentenza n. 3879 del 15/02/2008 (Rv. 602201 - 01)

ELEZIONI - POLITICHE - IN GENERE | Sanzioni amministrative per violazione dell'obbligo di denunciare le spese della campagna elettorale - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-02-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602201-01

ELEZIONI - POLITICHE - IN GENERE

In tema di sanzioni amministrative in materia elettorale, sussiste la violazione dell'articolo 7, secondo comma, della legge 10 dicembre 1993, n. 515 (in base al quale il singolo candidato alle elezioni politiche è tenuto a denunciare le spese della campagna elettorale ad esso direttamente riferibili ancorché sostenute dal partito di appartenenza) qualora la presenza del nominativo del candidato in una inserzione pubblicitaria raffigurante la lista elettorale, si risolva nell'univoco, ancorché implicito, invito a favorire quest'ultimo (la cui evidenziata presenza in lista avrebbe potuto risultare determinante nell'orientare la scelta degli elettori) in considerazione del necessario abbinamento tra il sollecitato voto al partito di appartenenza e la possibile elezione del candidato. (Nella specie, il candidato poi eletto aveva sostenuto, impugnando per violazione della suddetta norma di legge la sentenza del tribunale che gli aveva rigettato l'opposizione, che la rilevata pubblicità individuale era incompatibile con il sistema elettorale proporzionale, dove il voto è attribuito direttamente alla lista senza preferenze, non sussistendo riferibilità alla sua persona dell'esborso per quell'inserzione dal suo partito commissionata).

Riferimenti normativi: Legge 05/07/1982 num. 441 art. 2, Legge 10/10/1993 num. 515 art. 7 com. 2, Legge 10/10/1993 num. 515 art. 15 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)