Sez. 5, Sentenza n. 30083 del 13/02/2018 Ud. (dep. 04/07/2018) Rv. 273514 - 01
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - LEGGI | Questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli art. 3, comma 1, e 27, comma 3, Cost., dell'art. 131 bis, comma 4, cod. pen. - Manifesta infondatezza.
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È manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 131-bis, comma quarto, cod. pen. - nella parte in cui subordina l'applicabilità dell'istituto ai reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni ed esclude che, per le circostanze ad effetto speciale, possa farsi luogo al giudizio di bilanciamento previsto dall'art. 69 cod. pen..
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 com. 1, Costituzione art. 27 com. 3, Cod. Pen. art. 131 bis com. 4, Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 34 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)