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Sez. 1, Sentenza n. 3393 del 10/12/1971 Ud. (dep. 19/05/1972) Rv. 121062 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - ELEMENTO OGGETTIVO(MATERIALE) - MINACCIA - IMPLICITA - SUFFICIENZA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1971-12-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/121062-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - ELEMENTO OGGETTIVO(MATERIALE) - MINACCIA - IMPLICITA - SUFFICIENZA - FATTISPECIE.*

Per la sussistenza della estorsione non e necessario che la minaccia sia esplicita poiche il modo e la Forma della minaccia stessa sono irrilevanti quando l'efficacia intimidatrice derivi dal comportamento del soggetto attivo del reato. Sussistono pertanto tutti gli estremi del delitto in questione a carico di chi pretende il versamento di una determinata somma di denaro per la restituzione della refurtiva al derubato o rapinato, essendo implicita la minaccia che si concreta nel rifiuto della restituzione della refurtiva se il derubato non paga la somma richiesta.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 629 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)