Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15263 del 12/06/2018 (Rv. 649213 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Amministrazioni dello Stato - Appello e ricorso per cassazione proposti nei loro confronti - Notifica - All'Avvocatura dello Stato - Necessità - Fondamento.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di opposizione a sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, la facoltà concessa all'amministrazione resistente, in deroga alla disciplina ordinaria, di avvalersi di funzionari appositamente delegati, è limitata al solo giudizio di primo grado, mentre, per quelli successivi, trovano applicazione le norme generali in materia di rappresentanza e difesa da parte dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 11, comma 1, r.d. n. 1611 del 1933, nel testo modificato dall'art. 1 l. n. 260 del 1958, con la conseguenza che la notifica dell'appello contro la sentenza di prime cure deve essere effettuata, a pena di nullità, presso la suddetta Avvocatura dello Stato.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 7 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 CORTE COST. PENDENTE, Legge 25/03/1958 num. 260 art. 1, Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 11 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)