Sez. 2, Sentenza n. 16774 del 16/07/2010 (Rv. 614233 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Ricorso in opposizione ad ordinanza-ingiunzione - Notificazione presso la P.A. che ha emesso l'ordinanza invece che presso l'Avvocatura dello Stato - Necessità - Sussistenza - Fondamento.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di sanzioni amministrative, in base a quanto prevede l'art. 23 della legge n. 689 del 1981, il ricorso in opposizione ad ordinanza-ingiunzione ed il pedissequo decreto di fissazione di udienza devono essere n notificati all'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento opposto, in quanto dotata di una specifica autonomia funzionale all'irrogazione della sanzione e quindi legittimata a resistere all'azione intrapresa dall'ingiunto, sicché ove detta autorità sia un'amministrazione dello Stato, si determina una deroga alla norma dell'art. 11 r.d. 30 ottobre 1933 n. 1611 sulla notificazione degli atti presso l'Avvocatura dello Stato.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)