Sez. L, Sentenza n. 19090 del 19/09/2011 (Rv. 619108 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - ASSICURAZIONE - IN GENERE | Lavori usuranti - Conservazione dei limiti di età di maggior favore ai sensi dell'art. 5, comma 2 del d.lgs. n. 503 del 1992 - Personale viaggiante addetto ai servizi pubblici di trasporto - Requisito - Iscrizione al Fondo di previdenza di settore al momento del compimento dell'età anagrafica - Necessità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - ASSICURAZIONE - IN GENERE
L'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 503 del 1992, che conserva i più favorevoli limiti di età per il pensionamento di vecchiaia previsti dalla legislazione previgente a favore del "personale viaggiante addetto ai servizi pubblici di trasporto" attesa la natura di lavoro usurante, richiede, ai fini dell'applicabilità della deroga, l'attualità dell'iscrizione al Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto al momento del compimento dell'età anagrafica.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 503 art. 5 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)