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Sez. L, Sentenza n. 20321 del 23/07/2008 (Rv. 604548 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - ASSICURAZIONE - IN GENERE | Lavori usuranti - Conservazione dei limiti di età di maggior favore ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 503 del 1992 - Personale viaggiante addetto ai servizi pubblici di trasporto - Nozione - Criterio della prevalenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-07-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604548-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - ASSICURAZIONE - IN GENERE

L'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 503 del 1992, che conserva i più favorevoli limiti di età per il pensionamento di vecchiaia previsti dalla legislazione previgente a favore del "personale viaggiante addetto ai servizi pubblici di trasporto" attesa la natura di lavoro usurante, si applica ove detta mansione, avuto riguardo all'intero corso del rapporto lavorativo, sia stata svolta con assoluta prevalenza, dovendosi intendere la locuzione "personale viaggiante" nel senso di "personale che viaggi normalmente" (nella specie, la S.C., nel rigettare il ricorso, ha ritenuto corretta la sentenza di merito che aveva valutato la sussistenza del requisito rispetto allo svolgimento delle funzioni di bigliettaio o verificatore di titoli di viaggio per oltre 26 anni su 32 di attività lavorativa, compiti che il lavoratore aveva ricoperto anche nell'ultimo periodo di servizio).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 503 art. 5 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 29/06/1996 num. 414 art. 3 com. 1 lett. B

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)