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Sez. L, Sentenza n. 4122 del 24/06/1981 (Rv. 414785 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE - PROVE DOCUMENTALI E DOCUMENTI RELATIVI ALLA RAPPRESENTANZA ED AUTORIZZAZIONE A STARE IN GIUDIZIO - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1981-06-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/414785-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE - PROVE DOCUMENTALI E DOCUMENTI RELATIVI ALLA RAPPRESENTANZA ED AUTORIZZAZIONE A STARE IN GIUDIZIO - AMMISSIBILITA.*

Il principio, in forza del quale il vizio attinente alla Costituzione in giudizio od alla proposizione d'impugnazione, da parte di un ente pubblico in persona del suo legale rappresentante, il quale derivi dal difetto di autorizzazione del competente organo deliberativo, resta sanato con effetto retroattivo, ancorche sia scaduto il termine per l'impugnazione stessa, in conseguenza della successiva produzione di detta autorizzazione, consentita fino all'udienza di discussione, non trova deroga con riguardo allo appello proposto in controversia di lavoro, tenuto conto che il divieto di nuove prove in fase di gravame, ai sensi dell'art 437 secondo comma cod proc civ, non si riferisce alle prove documentali, ne ai documenti relativi alla rappresentanza ed autorizzazione a stare in giudizio. (V 432/79, mass n 396552; (V 175/79, mass n 396244).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)