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Sez. L, Sentenza n. 12414 del 08/11/1999 (Rv. 530968 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI | Autorizzazione a stare in giudizio - Efficacia retroattiva anche nel giudizio di impugnazione - Sussistenza - Produzione all'udienza di discussione nel giudizio di appello regolato dal rito del lavoro - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1999-11-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/530968-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI

Il principio, in forza del quale il vizio attinente alla costituzione in giudizio od alla proposizione d'impugnazione, da parte di un ente pubblico in persona del suo legale rappresentante, il quale derivi dal difetto di autorizzazione del competente organo deliberativo, resta sanato con effetto retroattivo, ancorché sia scaduto il termine per l'impugnazione stessa, in conseguenza della successiva produzione di detta autorizzazione, consentita fino all'udienza di discussione non trova deroga con riguardo all'appello proposto in controversia di lavoro, tenuto conto che il divieto di nuove prove in fase di gravame, ai sensi dell'art. 437 secondo comma cod. proc. civ., non si riferisce alle prove documentali, né ai documenti relativi alla rappresentanza ed autorizzazione a stare in giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)