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Sez. 2 - , Sentenza n. 48159 del 17/07/2019 Ud. (dep. 27/11/2019) Rv. 277805 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE | Gioco dei "tre campanelli" – Truffa – Esclusione – Contravvenzione di cui all’art. 718 cod. pen. – Configurabilità – Ragioni.
Stato
decisa il 2019-07-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/277805-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE

Non configura il reato di truffa ma quello di cui all'art. 718 cod. pen., il gioco dei "tre campanelli" – e quelli similari delle "tre tavolette" o delle "tre carte" - in ragione del fatto che la condotta del soggetto che dirige il gioco non realizza alcun artificio o raggiro ma costituisce una caratteristica del gioco che rientra nell'ambito dei fatti notori, sempre che all'abilità ed alla destrezza di chi esegue il gioco non si aggiunga anche una fraudolenta attività del medesimo.(In motivazione la Corte ha altresì evidenziato che l'induzione della persona offesa a giocare con il miraggio della vincita, non rappresenta di per sé un artificio o raggiro).(Conf. Sez. 2, n. 625/1970, Rv. 117044; Sez. 3, n. 11666/1985, Rv. 171261; Sez. 3, n. 1566/1985, Rv. 171944).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 CORTE COST., Cod. Pen. art. 718 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)