Sez. 5, Sentenza n. 13293 del 10/12/2019 Cc. (dep. 29/04/2020) Rv. 279045 - 01
GIUDICE - INCOMPATIBILITÀ - ATTI COMPIUTI NEL PROCEDIMENTO | Annullamento con rinvio - Presenza di un componente del collegio precedente - Nullità - Esclusione - Incompatibilità - Sussistenza - Conseguenze.
GIUDICE - INCOMPATIBILITÀ - ATTI COMPIUTI NEL PROCEDIMENTO
La presenza nel collegio giudicante in sede di rinvio, a seguito di annullamento da parte della Corte di cassazione, di un magistrato che abbia partecipato al collegio che ha adottato il provvedimento annullato, non è causa di nullità ma di mera incompatibilità, che va fatta valere con la procedura ed entro i termini previsti dall'art. 37 cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 34 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 24 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)