Sez. 1, Sentenza n. 3216 del 29/11/1962 (Rv. 254724 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - RITROVAMENTO DI DOCUMENTI DECISIVI - IMPOSSIBILITA DI PRODUZIONE IN GIUDIZIO - ASSENZA DELLA COLPA DELLA PARTE - PROVA - OGGETTO - DOCUMENTO DEPOSITATO IN UN PUBBLICO UFFICIO - INFRUTTUOSITA DELLE RICERCHE - VALUTAZIONE DELLA DILIGENZA DELL'INTERESSATO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - RITROVAMENTO DI DOCUMENTI DECISIVI - IMPOSSIBILITA DI PRODUZIONE IN GIUDIZIO - ASSENZA DELLA COLPA DELLA PARTE - PROVA - OGGETTO - DOCUMENTO DEPOSITATO IN UN PUBBLICO UFFICIO - INFRUTTUOSITA DELLE RICERCHE - VALUTAZIONE DELLA DILIGENZA DELL'INTERESSATO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Il motivo che giustifica la domanda di revocazione in base all'art 395 n 3 cod proc civ, non consiste nella sola impossibilita di produrre in giudizio il documento decisivo, bensi nella dimostrazione che tale impossibilita non sia derivata da colpa del soccombente. Pertanto, la parte istante nel giudizio di revocazione, per adempiere all'Onere della prova cui e tenuta, deve dimostrare che, fino al momento della messa in decisione della causa, la ignoranza della esistenza del documento o del luogo dove il documento stesso si trovava non era derivata da sua colpa, ma da causa di forza maggiore o da fatto della parte avversa. Qualora, poi, si tratti di documento depositato in un pubblico ufficio e le indagini per il suo rinvenimento siano state infruttuosamente esperite, della sussistenza o meno dell'estremo della colpa non si puo giudicare se non in base alla valutazione della diligenza e della perizia con cui siano state esperite le ricerche del documento stesso, valutazione che e riservata all'apprezzamento del giudice di merito, non sindacabile in Sede di legittimita. (V 888/61, 320/61, 2357/60, 2029/58, 3378/57).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)