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Sez. 2, Sentenza n. 5229 del 29/05/1999 (Rv. 526820 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - RITROVAMENTO E SCOPERTA DI DOCUMENTI DECISIVI | Forza maggiore, impeditiva della produzione in giudizio - Causa incolpevole dell'ignoranza del documento o del suo luogo di conservazione, non dell'indisponibilità a produrlo - Necessità - Durata - Dall'instaurazione del giudizio, finché è possibile la produzione - Prova di tali circostanze e del giorno della scoperta o del recupero del documento - Indicazione necessaria nella citazione, a pena di inammissibilità.
Stato
decisa il 1999-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/526820-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - RITROVAMENTO E SCOPERTA DI DOCUMENTI DECISIVI

Per l'ammissibilità della revocazione prevista dall'art. 395 n. 3 cod. proc. civ. la forza maggiore, impeditiva della produzione in giudizio del documento decisivo, deve aver determinato non l'indisponibilità di esso, bensì l'ignoranza dell'esistenza o del luogo di conservazione del medesimo, non addebitabile a colpa della parte in nessun grado di giudizio e fino al momento in cui è possibile la predetta produzione, e le prove di tali circostanze, nonché del giorno della scoperta o del recupero del documento, devono esser indicate unitamente ai motivi della citazione per revocazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 398

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)