Sez. 1, Sentenza n. 24107 del 13/11/2009 (Rv. 610387 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Danno non patrimoniale - Riconoscimento - Condizioni - Esito sfavorevole della causa di merito - Rilevanza ai fini dell'"an debeatur" - Limiti - Rilevanza ai fini del "quantum debeatur" - Condizioni.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
In tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, la circostanza che la causa di merito abbia avuto esito negativo, sia pure prevedibile, è irrilevante ai fini del riconoscimento del danno non patrimoniale, giacché l'esito favorevole della lite non condiziona il diritto alla ragionevole durata del processo, né incide di per sè sulla pretesa indennitaria della parte che abbia dovuto sopportare l'eccessiva durata della causa, salvo che essa si sia resa responsabile di lite temeraria o, comunque, di un vero e proprio abuso del processo; l'esito sfavorevole del giudizio può tuttavia incidere riduttivamente sulla misura dell'indennizzo, allorché la domanda sia stata proposta in un contesto tale da renderla, se non temeraria, comunque fortemente aleatoria.
Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)