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Sez. 1, Sentenza n. 24358 del 15/11/2006 (Rv. 594861 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Equa riparazione - Danno non patrimoniale - Conseguenza normale della violazione - Configurabilità - Limiti - Originaria consapevolezza della inconsistenza delle tesi sollevate in causa - Condizione soggettiva di incertezza circa l'esito della stessa - Insussistenza - Stato di disagio - Configurabilità - Esclusione - Presunzione di sussistenza del danno - Superamento - Apprezzamento - Spettanza al giudice del merito - Incensurabilità in sede di legittimità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-11-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/594861-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

In tema di equa riparazione per violazione del termine ragionevole di durata del processo, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, l'esistenza di un danno non patrimoniale - la cui prova è di regola insita nello stesso accertamento della violazione - può essere esclusa in presenza di circostanze particolari che facciano positivamente ritenere che tale danno non sia stato subito dal ricorrente, come tipicamente avviene, ad esempio, nelle ipotesi di originaria consapevolezza della inconsistenza delle tesi sollevate in causa, poiché, in tali ipotesi, difettando una condizione soggettiva di incertezza, viene meno il presupposto del determinarsi di uno stato di disagio, restando così superata la presunzione di sussistenza del danno non patrimoniale. Il relativo apprezzamento, di spettanza del giudice del merito, non è censurabile in sede di legittimità se congruamente motivato. (Fattispecie relativa alla proposizione di una impugnazione per revocazione sulla base di due documenti dei quali il giudice della equa riparazione, con motivazione ritenuta congrua dalla S.C., aveva escluso la novità e rilevanza, da ciò desumendo la presumibile consapevolezza dell'esito negativo del gravame).

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)