Sez. L, Sentenza n. 4876 del 21/09/1979 (Rv. 401507 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - GRADO DI RIDUZIONE - MISURA RIPRISTINATA DALL'ART 24 DELLA LEGGE N 160 DEL 1975 - RETROATTIVITA - ESCLUSIONE - GIUDIZI PENDENTI - DISCIPLINA APPLICABILE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - GRADO DI RIDUZIONE - MISURA RIPRISTINATA DALL'ART 24 DELLA LEGGE N 160 DEL 1975 - RETROATTIVITA - ESCLUSIONE - GIUDIZI PENDENTI - DISCIPLINA APPLICABILE.*
In tema di pensione di invalidita, l'art 24 della legge 3 giugno 1975 n 160, il quale fissa la soglia dell'invalidita pensionabile nella permanente riduzione della capacita di guadagno a meno di un terzo, non opera, in difetto di espressa previsione di retroattivita, nei giudizi pendenti in ordine alle pensioni richieste fino al 31 maggio 1975 ed aventi decorrenza dal successivo 1 giugno, che restano soggette alla precedente normativa dell'art 10 del RDL 14 aprile 1939 n 636 (nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n 160 del 1971), per cui e sufficiente per la pensione di invalidita la riduzione della capacita di guadagno a meno della meta.*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 03/06/1975 num. 160 art. 24 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)