Sez. L, Sentenza n. 526 del 22/01/1980 (Rv. 403920 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE EX ART 24 DELLA LEGGE N 160 DEL 1975 - APPLICABILITA ALLE SITUAZIONI ANTERIORI - ESCLUSIONE - DISCIPLINA RELATIVA A DETTE SITUAZIONI - ART 10 DEL RDL N 636 DEL 1939 - APPLICABILITA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE EX ART 24 DELLA LEGGE N 160 DEL 1975 - APPLICABILITA ALLE SITUAZIONI ANTERIORI - ESCLUSIONE - DISCIPLINA RELATIVA A DETTE SITUAZIONI - ART 10 DEL RDL N 636 DEL 1939 - APPLICABILITA.*
Il limite minimo della soglia di invalidita pensionabile, fissato a meno di un terzo dall'art 24 della legge 3 giugno 1975 n 160, opera dalla data di entrata in vigore (20 giugno 1975) della predetta legge e non si applica alle situazioni determinate anteriormente, che sono disciplinate dall'art 10, comma primo, del RDL 14 aprile 1939 n 636, nel testo modificato dalla Corte costituzionale, per il quale si considera invalido l'assicurato la cui capacita di guadagno in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente per infermita o difetto fisico o mentale, a meno della meta. (V 4876/79, mass n 401507; (V 4726/79, mass n 401292; (V 4719/79, mass n 401280).*
Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 03/06/1975 num. 160 art. 24 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)