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Sez. 6, Sentenza n. 829 del 09/12/1994 Ud. (dep. 24/01/1995) Rv. 200641 - 01

Reato - Circostanze - Attenuanti in genere | Graduazione della diminuzione di pena - Discrezionalità del giudice di merito - Limiti - Motivazione.
Stato
decisa il 1994-12-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/200641-01

Reato - Circostanze - Attenuanti in genere

La misura della diminuzione della pena per ciascuna delle circostanze attenuanti applicate costituisce l'oggetto di una tipica facoltà discrezionale del giudice di merito, il quale, per adempiere al relativo obbligo di motivazione, non è tenuto ad una analitica enunciazione di tutti gli elementi presi in considerazione, ma può limitarsi alla sola enunciazione dell'elemento o degli elementi resisi determinanti per la soluzione adottata, la quale è insindacabile in sede di legittimità qualora sia immune da vizi logici di ragionamento.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 63, Cod. Pen. art. 133 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)