Sez. 3, Sentenza n. 15366 del 06/07/2006 (Rv. 593556 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE | Richiesta, davanti al giudice di pace, del solo danno alle cose - Ammissibilità - Condizioni.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE
Il titolare del diritto al risarcimento del danno può legittimamente scegliere di agire per il ristoro di alcune soltanto delle "voci" di danno subite, con conseguente ammissibilità della domanda con la quale, in conseguenza di un sinistro stradale, chieda al giudice di pace il risarcimento del solo danno alle cose, purché faccia espressa riserva di domandare, in un successivo giudizio, il risarcimento del danno alla persona.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)