Sez. 3, Sentenza n. 10702 del 27/10/1998 (Rv. 520144 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE | Richiesta, davanti al giudice di pace, del solo danno alle cose - Ammissibilità - Condizioni - Estensione all'intero danno - Richiesta, in via riconvenzionale, da parte del convenuto - Obbligo del giudice di provvedere.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE
Il titolare del diritto al risarcimento del danno può legittimamente scegliere di agire per il ristoro di alcune soltanto delle "voci" di danno subite. È pertanto ammissibile la domanda con la quale il soggetto danneggiato in conseguenza di un sinistro stradale chieda dinanzi al giudice di pace il risarcimento del solo danno alle cose, purché faccia espressa riserva di domandare in un successivo giudizio il risarcimento del danno alla persona. Tuttavia, in questi casi, è facoltà del convenuto chiedere in via riconvenzionale con domanda vincolante per il giudice, che l'accertamento si estenda all'intera area del danno subito dall'attore.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)