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Sez. 2, Sentenza n. 51659 del 17/11/2023 Ud. (dep. 29/12/2023) Rv. 285679 - 02

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE - VIOLENZA PRIVATA | Aggravante del fatto commesso avvalendosi della forza intimidatrice derivante da associazioni segrete, esistenti o supposte - Identità con l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 - Esclusione.
Stato
decisa il 2023-11-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/285679-02

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE - VIOLENZA PRIVATA

In tema di violenza privata, l'aggravante dell'aver commesso il fatto avvalendosi della forza intimidatrice derivante da associazioni segrete, di cui all'art. 339, comma primo, cod. pen., in presenza della quale il delitto diviene procedibile d'ufficio, non coincide con quella prevista dall'art. 416-bis.1 cod. pen., in quanto le associazioni segrete cui fa riferimento il citato art. 339, comma primo, cod. pen. sono quelle aventi le finalità descritte dall'art. 1 legge 25 gennaio 1982, n. 17, ossia quelle che "anche all'interno di associazioni palesi, occultando la loro esistenza ovvero tenendo segrete congiuntamente finalità e attività sociali ovvero rendendo sconosciuti, in tutto o in parte e anche reciprocamente, i soci, svolgono attività diretta a interferire sull'esercizio delle funzioni di organi costituzionali, di amministrazioni pubbliche, anche ad ordinamento autonomo, di enti pubblici anche economici, nonché di servizi pubblici essenziali di interesse nazionale".

Cod. Pen. art. 610, Cod. Pen. art. 339 com. 1 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis lett. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)