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Sez. 1, Sentenza n. 1061 del 20/12/2024 Ud. (dep. 10/01/2025) Rv. 287440-01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - SUCCESSIONE DI LEGGI | Reato in relazione al quale, durante il giudizio, venga prima introdotto il regime di procedibilità a querela e poi ripristinato quello di perseguibilità d’ufficio - Applicazione della legge più favorevole, ai sensi dell’art. 2, comma quarto, cod. pen. - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2024-12-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/287440-01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - SUCCESSIONE DI LEGGI

In tema di successione di leggi, qualora, nel corso del giudizio, sia introdotto per il reato in contestazione il regime di procedibilità a querela, e ne venga poi ripristinata la perseguibilità di ufficio, deve darsi applicazione alla legge le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, ai sensi dell'art. 2, comma quarto, cod. pen., attesa la natura mista, sostanziale e processuale, della querela. (Fattispecie relativa al delitto di violenza privata aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen., commesso prima che il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 escludesse la procedibilità d'ufficio, e giudicato dopo la reintroduzione del previgente regime da parte della legge 24 maggio 2023, n. 60).

Cod. Pen. art. 2 com. 4 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis com. 1 lett. 1BIS, Cod. Pen. art. 610, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 2 com. 1 lett. E) CORTE COST., Legge 24/05/2023 num. 60 art. 1, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 85 PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)