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Sez. 3, Sentenza n. 9940 del 08/10/1998 (Rv. 519508 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IMPIANTI COMUNI - RISCALDAMENTO (TERMOSIFONE) | Condutture che si addentrano nei singoli appartamenti - Presunzione comproprietà - Insussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 1998-10-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/519508-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IMPIANTI COMUNI - RISCALDAMENTO (TERMOSIFONE)

La presunzione di comproprietà posta dall'art. 1117, n. 3 cod. civ. opera con riferimento alla parte dell'impianto di riscaldamento che rimane fuori dai singoli appartamenti e non pure con riferimento alle conduttore che si addentrano negli appartamenti stessi e sono di proprietà dei titolari (La S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza di merito che aveva ritenuto responsabile ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. il proprietario dell'appartamento all'interno del quale erano poste le condutture che, in conseguenza del loro taglio e della fuoriuscita dell'acqua, avevano prodotto danni all'appartamento sottostante)

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)