Sez. 4, Sentenza n. 526 del 14/11/1988 Ud. (dep. 19/01/1989) Rv. 180192 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - EFFETTUAZIONE PRIMA DELL'APERTURA DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - NECESSITÀ - RINVIO A NUOVO RUOLO - RILEVANZA - ESCLUSIONE.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - EFFETTUAZIONE PRIMA DELL'APERTURA DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - NECESSITÀ - RINVIO A NUOVO RUOLO - RILEVANZA - ESCLUSIONE.*
Ai fini dell'applicabilità dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. è necessario che il risarcimento del danno sia effettuato prima dell'apertura del giudizio di primo grado, a nulla rilevando il fatto che il dibattimento sia poi rinviato a nuovo ruolo. (V mass n 169623).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 n. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)