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Sez. 4, Sentenza n. 526 del 14/11/1988 Ud. (dep. 19/01/1989) Rv. 180192 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - EFFETTUAZIONE PRIMA DELL'APERTURA DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - NECESSITÀ - RINVIO A NUOVO RUOLO - RILEVANZA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1988-11-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/180192-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - EFFETTUAZIONE PRIMA DELL'APERTURA DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - NECESSITÀ - RINVIO A NUOVO RUOLO - RILEVANZA - ESCLUSIONE.*

Ai fini dell'applicabilità dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. è necessario che il risarcimento del danno sia effettuato prima dell'apertura del giudizio di primo grado, a nulla rilevando il fatto che il dibattimento sia poi rinviato a nuovo ruolo. (V mass n 169623).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 n. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)