Sez. 4, Sentenza n. 5570 del 30/04/1985 Ud. (dep. 05/06/1985) Rv. 169623 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - EFFETTUAZIONE PRIMA DELL'APERTURA DEL DIBATTIMENTO DI PRIMO GRADO - NECESSITÀ.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - EFFETTUAZIONE PRIMA DELL'APERTURA DEL DIBATTIMENTO DI PRIMO GRADO - NECESSITÀ.*
Per l'applicabilità dell'attenuante di cui al n. 6 dell'art. 62 cod. pen. la legge esige che il ristoro del danno abbia avuto luogo "prima del giudizio", locuzione questa da intendersi nel senso che il risarcimento o le restituzioni debbono essere effettuate durante il periodo di tempo antecedente all'apertura del dibattimento di primo grado. (Conf mass n 116977).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)