Sez. 3, Sentenza n. 4569 del 19/04/1993 (Rv. 481905 - 01)
Esecuzione forzata - Sospensione dell'esecuzione | Opposizione all'esecuzione - Giudizio - Definizione - Esecuzione - Sospensione - Revoca - Istanza - Giudice competente - Relativo provvedimento - Forma.
Esecuzione forzata - Sospensione dell'esecuzione
Compete al giudice dell'esecuzione, all'esito della definizione del giudizio di opposizione all'esecuzione, provvedere sull'istanza di revoca della sospensione e, quindi, di riassunzione del processo esecutivo, e, nel silenzio del codice, e per parallelo con la forma assumibile dal provvedimento sospensivo (art. 625, secondo comma, cod. proc. civ.), anche il provvedimento relativo va adottato con la forma del decreto e con contraddittorio posticipato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 625, Cod. Proc. Civ. art. 627
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)