Sez. 3, Sentenza n. 21882 del 19/11/2004 (Rv. 579230 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA - ESPROPRIAZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE DI TERZI - IN GENERE | Sospensione dell'esecuzione - Riassunzione da parte del concessionario nel termine fissato dal giudice dell'esecuzione - Necessità - Esecuzione del primo incanto nei novanta giorni dalla riassunzione - Conseguenze della mancata esecuzione - Inefficacia del pignoramento.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA - ESPROPRIAZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE DI TERZI - IN GENERE
In caso di opposizione di terzo avverso l'esecuzione esattoriale, qualora sia stata disposta la sospensione dell'esecuzione, spetta al giudice dell'esecuzione fissare il termine di riassunzione, mentre il concessionario procedente deve provvedere alla riassunzione del processo esecutivo nel termine fissato (e, in ogni caso, non oltre sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di rigetto dell'opposizione) ed eseguire il primo incanto entro il termine perentorio di novanta giorni dalla riassunzione, ex art. 62, primo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973, a pena di inefficacia del pignoramento.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 624 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 627, Legge 22/09/1973 num. 602 art. 45, Legge 22/09/1973 num. 602 art. 62, Legge 22/09/1973 num. 602 art. 81
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)