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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 22254 del 03/11/2016 (Rv. 642016 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale sugli immobili - Determinazione della base imponibile da parte del concessionario - Allegazione all'avviso di accertamento - Necessità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2016-11-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642016-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In tema di imposta comunale sugli immobili, quando dal Comune sia stato demandato alla concessionaria di cui all'art. 52, comma 5, lett. b), n. 3, del d.lgs. n. 446 del 1997, in combinato disposto con l'art. 113, comma 5, lett. c), del d.lgs. n. 267 del 2000, il potere di accertamento e di stima dei terreni edificabili di cui all'art. 5, comma 5 del d.lgs. n. 504 del 1992, la cd. determina sui valori delle aree edificabili, richiamata nell'avviso di accertamento, è in tutto equiparabile alle delibere comunali in materia, e, pertanto, al pari di esse, quale atto amministrativo a contenuto generale, non è soggetta all'obbligo di allegazione previsto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 al fine di soddisfare i requisiti della sufficiente motivazione dell'atto impositivo.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 5 com. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 52 com. 5 lett. 2, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 113 com. 5 lett. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/01/2001 num. 32 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)