Sez. 5, Sentenza n. 9601 del 13/06/2012 (Rv. 622998 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Determinazione della base imponibile - Accertamento - Avvisi di accertamento - Motivazione - Documenti richiamati - Allegazione - Onere - Limiti.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'obbligo di allegazione all'avviso di accertamento, ai sensi dell'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, degli atti cui si faccia riferimento nella motivazione riguarda necessariamente, come precisato dall'art. 1 del d.lgs. 26 gennaio 2001, n. 32, gli atti non conosciuti e non altrimenti conoscibili dal contribuente, ma non gli atti generali come le delibere del consiglio comunale (nella specie, delibera relativa ai criteri di stima dei terreni edificabili) che essendo soggette a pubblicità legale, si presumono conoscibili.
Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/01/2001 num. 32 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)