Sez. 6 - , Sentenza n. 29545 del 07/10/2020 Ud. (dep. 23/10/2020) Rv. 279689 - 01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" | Riforma in appello - Reato riqualificato da consumato a tentato - Criteri di determinazione della pena - Indicazione.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS"
In caso di riforma in appello della sentenza di primo grado, nel senso dell'integrazione di delitto tentato e non consumato, il giudice dell'impugnazione non è tenuto ad operare la diminuzione sulla pena stabilita dal primo giudice per la corrispondente ipotesi di delitto consumato, dovendo, invece, determinare la stessa "ex novo" nell'ambito della diversa e minore forbice edittale prevista per il reato tentato, ferma la necessità di applicare comunque una riduzione rispetto alla pena originaria.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)