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Sez. 2, Sentenza n. 46830 del 21/11/2003 Ud. (dep. 04/12/2003) Rv. 228673 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" | Reato tentato - Derubricazione in appello - Criteri di determinazione della pena - Indicazione.
Stato
decisa il 2003-11-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228673-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS"

Il giudice d'appello, qualora ravvisi la sussistenza del tentativo, non deve necessariamente attestarsi sulla pena base stabilita dal primo giudice per l'ipotesi consumata, ma deve valutare autonomamente la fattispecie tentata, ferma restando l'impossibilità di applicare una pena più grave se l'appello è stato proposto dal solo imputato, secondo il principio generale stabilito dall'art. 597, comma terzo, cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 597

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)