Sez. 2, Sentenza n. 46830 del 21/11/2003 Ud. (dep. 04/12/2003) Rv. 228673 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" | Reato tentato - Derubricazione in appello - Criteri di determinazione della pena - Indicazione.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS"
Il giudice d'appello, qualora ravvisi la sussistenza del tentativo, non deve necessariamente attestarsi sulla pena base stabilita dal primo giudice per l'ipotesi consumata, ma deve valutare autonomamente la fattispecie tentata, ferma restando l'impossibilità di applicare una pena più grave se l'appello è stato proposto dal solo imputato, secondo il principio generale stabilito dall'art. 597, comma terzo, cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 597
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)