Sez. 1, Sentenza n. 1796 del 22/05/1969 (Rv. 340865 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - IMPOSTE E TASSE - CONTROVERSIA TRIBUTARIA - NOZIONE - CONTROVERSIA RELATIVA AI RAPPORTI INTERNI TRA I CONTRAENTI O TRA I SOGGETTI AL TRIBUTO - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - MANCATA CONTESTAZIONE DEL TRIBUTO.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - IMPOSTE E TASSE - CONTROVERSIA TRIBUTARIA - NOZIONE - CONTROVERSIA RELATIVA AI RAPPORTI INTERNI TRA I CONTRAENTI O TRA I SOGGETTI AL TRIBUTO - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - MANCATA CONTESTAZIONE DEL TRIBUTO.*
Le cause di imposte e tasse, devolute alla Competenza funzionale del tribunale, quale giudice di primo grado, sono le controversie che si svolgono fra l'amministrazione finanziaria ed il soggetto passivo del tributo, in Sede di cognizione o in Sede di esecuzione, nelle quali il rapporto tributario venga dedotto in giudizio come oggetto specifico della pretesa, sia che questa riguardi l'esistenza, o l'esigibilita, o la misura del tributo, ovvero l'esistenza o l'estensione della relativa garanzia, sia che riguardi la regolarita o validita del procedimento esecutivo. Non e quindi lite tributaria quella che attiene ai rapporti interni fra le parti contraenti, o ai rapporti fra i soggetti che possono essere comunque tenuti al pagamento del tributo, allorche sia estranea l'amministrazione finanziaria, i cui diritti non vengano contestati. (V. 341-68, massima n.331294 1261-65).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)