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Sez. 1, Sentenza n. 2602 del 14/04/1983 (Rv. 427481 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - DANNO EMERGENTE E LUCRO CESSANTE - LUCRO CESSANTE - RISARCIBILITÀ - CONDIZIONI - MISURA DEL RISARCIMENTO - TASSO DI CAPITALIZZAZIONE DEL MANCATO REDDITO - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1983-04-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/427481-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - DANNO EMERGENTE E LUCRO CESSANTE - LUCRO CESSANTE - RISARCIBILITÀ - CONDIZIONI - MISURA DEL RISARCIMENTO - TASSO DI CAPITALIZZAZIONE DEL MANCATO REDDITO - DETERMINAZIONE - CRITERI.*

In materia di risarcimento del danno, il lucro cessante deve essere risarcito quando sia provato che il danno si produrrà nel futuro secondo una ragionevole e fondata previsione, e non solo in caso di assoluta certezza. Tuttavia, poiché il grado di ragionevole attendibilità del prodursi del danno in futuro varia secondo le circostanze concrete, di esso deve tenersi conto ai fini della misura del risarcimento, ed in particolare per la Determinazione del tasso di capitalizzazione del mancato reddito. (V 5057/80, mass n 408913; (V 347/80, mass n 403740; (V 2380/78, mass n 391784).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)