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Sez. 1, Sentenza n. 5233 del 11/06/1997 (Rv. 505117 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - TERMINI | Trattenute I.R.P.E.F. sull'indennità di fine rapporto - Domanda di rimborso - Termini - Disciplina applicabile - Somme spettanti al dipendente in base all'esatto adempimento della polizza assicurativa ex art 4 R.D.L. n. 5/1942 - Pagamento in data posteriore al 31 dicembre 1979 - Disciplina ex artt. 4 e 5 legge n. 482/85 - Applicabilità.
Stato
decisa il 1997-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/505117-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - TERMINI

Con riguardo alla domanda del dipendente cessato dal servizio di rimborso delle trattenute operate da una banca a titolo di IRPEF sulla indennità di fine rapporto, la decadenza di cui all'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 non opera allorquando si tratti di rimborso di I.R.P.E.F. gravante su indennità liquidata in data posteriore al 31 dicembre 1979, trovando in questo caso applicazione il combinato disposto degli artt. 4 e 5 della legge 26 settembre 1985 n. 482. Al fine della applicazione di dette disposizioni, ove la corresponsione dell'indennità non sia avvenuta in unica soluzione, occorre fare riferimento alla data in cui è avvenuto il pagamento dell'ultima frazione di indennità, considerandosi tale anche la differenza di ritenuta spettante al dipendente in relazione al corretto computo di interessi (o rendimenti) sui premi corrisposti in funzione di polizza assicurativa stipulata dalla banca datrice di lavoro con l'I.N.A. ai sensi dell'art. 4 del R.D.L. 8 gennaio 1942 n. 5 (e, più precisamente, a titolo di differenza tra gli accrediti già riconosciuti per la suddetta causale e le somme che sarebbero spettate al dipendente in base all'esatto adempimento della polizza, se si fosse tenuto conto dei premi ragguagliati alle intervenute variazioni retributive).

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST., Legge 26/09/1985 num. 482 art. 4 CORTE COST., Legge 26/09/1985 num. 482 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)