Sez. 1, Sentenza n. 2694 del 26/03/1997 (Rv. 503290 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - TERMINI | Indennità di buonuscita erogata dall'ISTAT - Trattenute fiscali - Rimborso - Istanza - Termine ex art.37 del d.P.R. n. 602 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - TERMINI
La trattenuta fiscale, operata da un ente pubblico diverso dallo Stato - nella specie l'ISTAT - sull'indennità di buonuscita corrisposta ai propri dipendenti all'atto della cessazione dal servizio, essendo effettuata in veste di sostituto d'imposta, deve essere inquadrata tra le ipotesi di "versamento diretto " di cui all'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 e non tra quelle di ritenuta diretta di cui al precedente art. 37, con la conseguente applicazione, in tema di domande di rimborso da parte del contribuente, dello speciale regime decadenziale previsto dal citato art. 38 per i versamenti diretti, tra i quali vanno inclusi anche quelli eseguiti per il tramite di sostituti di imposta.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 37 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)