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Sez. 1, Sentenza n. 951 del 21/04/1964 (Rv. 301343 - 01)

SOCIETA - SOCIETA DI PERSONE FISICHE - SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE LIMITATAMENTE AD UN SOCIO - ESCLUSIONE AD OPERA DEGLI ALTRI SOCI - ILLICEITA - RISARCIMENTO DEL DANNO - LIQUIDAZIONE - AVVIAMENTO - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1964-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/301343-01

SOCIETA - SOCIETA DI PERSONE FISICHE - SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE LIMITATAMENTE AD UN SOCIO - ESCLUSIONE AD OPERA DEGLI ALTRI SOCI - ILLICEITA - RISARCIMENTO DEL DANNO - LIQUIDAZIONE - AVVIAMENTO - DETERMINAZIONE - CRITERI.*

Ai fini della liquidazione del danno subito dal socio che sia stato estromesso dalla societa con un fatto-reato (circonvenzione d'incapace), la valutazione dell'avviamento dell'azienda sociale, quando la durata della societa non sia stata preordinata in funzione di un oggetto sociale limitato nel tempo in dipendenza della sua natura, o comunque non prorogabile per solo volere dei soci, ma sia fissata soltanto con Atti di volonta dei soci medesimi e sia quindi prorogabile, dev'essere compiuta in base al principio della perpetuita della capitalizzazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2555

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)