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Sez. 1, Sentenza n. 8470 del 02/08/1995 (Rv. 493534 - 01)

SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ SEMPLICE - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA | Scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio - Liquidazione della quota - Avviamento - Computabilità - Necessità.
Stato
decisa il 1995-08-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493534-01

SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ SEMPLICE - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA

Il principio stabilito dall'art. 2289 cod. civ. - a norma del quale in tutti i casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente ad un socio la liquidazione della sua quota è fatta in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento - comporta la computabilità del valore di avviamento nella quota di liquidazione spettante al socio uscente, al fine di evitare l'ingiusta locupletazione, che altrimenti ne conseguirebbe, di colui il quale continua ad avvalersi dell'organizzazione alla quale l'avviamento inerisce e giova.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2289, Cod. Civ. art. 2555

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)