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Sez. 1, Sentenza n. 1861 del 02/02/2015 (Rv. 634265 - 01)

BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - DEBOLE O FORTE | Marchio debole - Tutela contro la contraffazione - Presupposti - Adozione di mere varianti formali - Sufficienza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634265-01

BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - DEBOLE O FORTE

In tema di marchi di impresa, la qualificazione del segno distintivo come marchio debole non preclude la tutela nei confronti della contraffazione in presenza dell'adozione di mere varianti formali, in sé inidonee ad escludere la confondibilità con ciò che del marchio imitato costituisce l'aspetto caratterizzante, non potendosi, invero, limitare la tutela del marchio debole ai casi di imitazione integrale o di somiglianza prossima all'identità, cioè di sostanziale sovrapponibilità del marchio utilizzato dal concorrente a quello registrato anteriormente. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto insuscettibile di tutela il marchio costituito dalla combinazione di parole di uso comune "Divani & Divani" benché le stesse avessero assunto efficacia individualizzante del prodotto).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 12, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)