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Sez. 1, Sentenza n. 13170 del 24/06/2016 (Rv. 640226 - 01)

BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - DEBOLE O FORTE | Marchio debole - Registrazione - Ammissibilità - Confondibilità - Presupposti - Distinzione dal marchio forte - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-06-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/640226-01

BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - DEBOLE O FORTE

In tema di marchi d'impresa, la qualificazione del segno distintivo come marchio cd. debole non incide sull'attitudine dello stesso alla registrazione, ma soltanto sull'intensità della tutela che ne deriva, nel senso che, a differenza del marchio cd. forte, in relazione al quale vanno considerate illegittime tutte le modificazioni, pur rilevanti ed originali, che ne lascino comunque sussistere l'identità sostanziale ovvero il nucleo ideologico espressivo costituente l'idea fondamentale in cui si riassume, caratterizzandola, la sua attitudine individualizzante, per il marchio debole sono sufficienti ad escluderne la confondibilità anche lievi modificazioni od aggiunte. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto sufficientemente differenziabili i due marchi in conflitto in relazione alla natura degli stampati da essi contrassegnati, privi di affinità perché caratterizzati da rilevanti diversità funzionali, in quanto alcuni diretti alla pubblicità commerciale ed altri finalizzati all'informazione pubblica).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 20

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)